Accordo di ristrutturazione ad efficacia estesa art 61 CCII – Effetti della Transazione Fiscale estesa ai tributi locali inseriti nella medesima categoria
Il Tribunale di Benevento, sezione seconda civile, con sentenza del 25.7.2024 ha omologato l’accordo di ristrutturazione proposto dalla De Minico & C Srl.
La società è stata assistita dallo Studio Porcaro Commercialisti & Avvocati con team composto dal Dott. Michele Grosso e dall’Avv. Fabrizia De Nigris insieme all’Avv. Lucio Russo, del foro di Benevento.
Il piano di risanamento prevede la fusione per incorporazione della De Minico & C Srl in altra società del gruppo. L’operazione straordinaria posta in essere ha rappresentato l’elemento cruciale per poter garantire il pagamento del debito ristrutturato entro i termini stabiliti dall’art. 57, co. 3, lett. a) del Codice della Crisi e dell’Insolvenza (CCII), assicurando al contempo la continuità indiretta dell’attività aziendale.
Altro aspetto rilevante dell’accordo in questione è la sua estensione ai creditori non aderenti. A tal riguardo, infatti, la proposta della società ha ricevuto il consenso della maggioranza qualificata dei creditori (75%) di ogni categoria omogenea, ed è stata attuata nel pieno rispetto di tutti i requisiti stabiliti dal comma 2 dell’art. 61 CCII.
Mentre dal punto di vista procedurale va segnalata la deroga, richiesta dalla società e autorizzata dal Tribunale, alle ordinarie modalità di notifica del ricorso per l’omologa e relativi allegati ai creditori. In applicazione dell’art. 151 c.p.c. il Tribunale ha, infatti, autorizzato la notifica a mezzo link di collegamento ad una apposita virtual data room, per mezzo della quale i creditori hanno potuto agevolmente consultare e scaricare la copiosa documentazione a corredo del ricorso, garantendo una maggiore efficienza e trasparenza nella gestione della procedura.
" OLTRE LA CRISI "
Il founder partner Dott. Mario Porcaro e l’autore del Capitolo 5 « L’aggregazione tra imprese quale strumento per fronteggiare la crisi», in particolare si sofferma sulla possibilità di partenariato tra impresa in Crisi e impresa «in bonis», per superare più facilmente le criticità che sorgono per la continuità aziendale nel concordato preventivo.
Capitolo 5: L’aggregazione tra imprese quale strumento per fronteggiare la crisi di Mario Porcaro
1. La connessione tra crisi aziendale e fenomeni aggregativi
2. Le soluzioni alla crisi aziendale per «vie esterne»
3. L’(in)adeguatezza del tessuto normativo
3.1 La circolazione delle aziende nelle procedure concorsuali
3.2 Le scarse tutele dei finanziamenti alle imprese in crisi
3.3 La rigidità del mercato italiano degli investimenti
4. Una maggiore sensibilità statale
OLTRE LA CRISI
Riflessioni e proposte sui nodi che ostacolano la ripartenza
Presentazione di Luigi Guatri
Prefazione di Angelo Casò
Introduzione di Franco Vermiglio
ACB
2000-2020
CRISI D'IMPRESA, LA TRANSAZIONE FISCALE SENZA VOTO È LEGGE
In G.U. le nuove disposizioni (legge 159/2020). Con effetto sui procedimenti in corso
Le imprese in crisi che dimostrano di non potere soddisfare diversamente l’erario e gli enti previdenziali possono evitare il fallimento e guardare positivamente al futuro presentando una proposta di saldo e stralcio dei debiti tributari e contributivi
Le imprese in crisi che dimostrano di non potere soddisfare diversamente l’erario e gli enti previdenziali possono evitare il fallimento e guardare positivamente al futuro presentando una proposta di saldo e stralcio dei debiti tributari e contributivi. La legge 159/2020, di conversione del dl 125/2020, pubblicata in G.U. n. 300 del 3/11/2020, introduce (art. 3, comma 1 bis) variazioni agli artt. 180, 182 bis e 182 ter della legge fallimentare (lf). Il legislatore ha previsto ora che anche in mancanza di voto da parte dell’amministrazione finanziaria o degli enti gestori di forme di previdenza o assistenza obbligatorie il tribunale provveda a omologare il concordato preventivo (art. 160, lf) ai sensi del quarto comma dell’art. 180, lf quando l’adesione è determinante ai fini del raggiungimento delle maggioranze di cui all’art. 177, lf. La condizione richiesta è che la proposta del debitore sia accompagnata dalla relazione del professionista di cui all’art. 161, comma 3, lf con cui viene dimostrato che la proposta è più conveniente rispetto all’alternativa liquidatoria. Analogamente, nell’ambito degli accordi di ristrutturazione dei debiti ex art. 182-bis, lf è stato aggiunto un ulteriore periodo al quarto comma, che permette al tribunale di omologare l’accordo anche in mancanza di adesione di erario, Inps e Inail quando l’adesione è decisiva ai fini del raggiungimento della percentuale di cui al primo comma dell’art. 182 bis e ciò sempre sulla base delle risultanze della relazione del professionista incaricato dal debitore, il quale deve dare atto che la proposta di soddisfacimento è conveniente rispetto all’alternativa liquidatoria. Specularmente e coerentemente alle due precedenti novità, la legge 159/20202 introduce la modifica dell’art. 182 ter, lf, andando a chiarire che i crediti di natura chirografaria che possono essere stralciati sono anche quelli degradati per incapienza quando il professionista indipendente attesta, relativamente ai crediti tributari o contributivi e relativi accessori, la sussistenza della convenienza del trattamento proposto dal debitore rispetto alla liquidazione fallimentare. La degradazione, ovviamente, deve essere dimostrata applicando i criteri dell’art. 160, comma 2, lf, perché i beni su cui possono essere fatti valere i privilegi dell’erario e degli enti previdenziali o assistenziali non sono sufficienti al pagamento integrale quando venduti nel contesto fallimentare.
L’entrata in vigore delle novità. Le nuove disposizioni sono manna dal cielo per molte imprese in difficoltà. La legge 159/2020 è già in vigore dal 4 dicembre 2020, cioè il giorno dopo la pubblicazione. Il problema interpretativo, invece, si pone per quei procedimenti in corso alla data del 4 dicembre. Considerata anche la finalità dell’intervento normativo, volto a scongiurare la crisi causata dall’emergenza epidemiologica Covid-19, pare sostenibile che le disposizioni di favore si applichino in tutti i casi in cui l’omologazione di accordi di ristrutturazione o di concordati preventivi non siano ancora avvenuti, cioè sia in corso. La natura anche processuale delle norme in questione, che regolano la portata dei poteri decisori spettanti al tribunale nella fase procedimentale del giudizio di omologazione, permette infatti di invocare il consolidato principio «tempus regit actum» secondo cui in materia processuale, in assenza di apposita norma transitoria che sancisca l’ultrattività di norme previgenti, ogni atto del processo è regolato dalla legge vigente al momento del suo compimento (Cass. 24 giugno 2016, n. 13165). Così, dunque, le novità sembrano applicabili anche a quelle procedure di concordato preventivo che non hanno ricevuto il benestare del fisco o enti previdenziali e non hanno raggiunto le maggioranze prima del 4 dicembre. Ovviamente non deve essere già intervenuta la pronuncia di inammissibilità della proposta ex art. 179, lf che richiama l’art. 162, comma 2, lf. Del pari, se fossero stati instaurati procedimento di opposizione all’omologazione da parte degli enti previdenziali o dell’agenzia delle entrate, questi dovrebbero essere decisi nel senso di ritenere l’opposizione non più fondata, spettando al solo tribunale la decisione della convenienza.
di Marcello Pollio https://www.italiaoggi.it/news/crisi-d-impresa-la-transazione-fiscale-senza-voto-e-legge-2496808
5 Dicembre 2020
CRISI D’IMPRESA, SUBITO IN VIGORE LA TRANSAZIONE SU FISCO E PREVIDENZA
Legge fallimentare
Transazione a tutto campo, sia fiscale sia previdenziale. E sia nei concordati preventivi sia negli accordi di ristrutturazione. Alla fine con un emendamento riformulato con il contributo dell’ufficio legislativo del ministero della Giustizia, passa l’entrata in vigore anticipata di uno strumento che potrebbe rivelarsi assai significativo per favorire vie condivise tra debitore e creditori per l’uscita dalle crisi d’impresa.
La transazione, infatti, era già prevista nel Codice della crisi d’impresa, la cui entrata in vigore è però slittata al prossimo 1° settembre. Con un emendamento al decreto legge sullo stato di emergenza Covid, decreto approvato ieri sera dal Senato e ora all’esame della Camera, si interviene invece direttamente sulla Legge fallimentare, innestandovi in maniera articolata misure che permetterano al giudice di omologare concordati preventivi e accordi di ristrutturazione dei debiti anche in caso di inerzia o di mancata adesione da parte dell’amministrazione finanziaria e di quella previdenziale. Omologazione che sarà possibile quando l’adesione vuoi del Fisco vuoi della Previdenza è necessaria, nel concordato, per il raggiungimento delle maggioranze necessarie per l’approvazione del piano , e determinante, nel accordo di ristrutturazione, per l’ottenimento delle percentuali di rappresentanza dei crediti.
In entrambi i casi sarà indispensabile la presentazione di una relazione sottoscritta da un professionista che attesti espressamente la convenienza della proposta di soddisfacimento cristallizzata nel piano o nell’accordo rispetto all’alternativa della messa in liquidazione dell’impresa. Il punto della convenienza dovrà comunque essere oggetto di specifica valutazione da parte dell’autorità giudiziaria.
Nella versione riformulata l’emendamento ha così ricompreso anche le modifiche apportate all’istituto della transazione con il decreto correttivo al Codice della crisi comprendendo i concordati e includendo anche i debiti contributivi.
Saverio Fossati Giovanni Negri
https://www.ilsole24ore.com/ 12 novembre 2020
SUBITO LA TRANSAZIONE FISCALE
CRISI D’IMPRESA
Emendamento ne prevede l’immediata operatività ma Giustizia si oppone
Subito operativa la transazione fiscale disciplinata dal Codice della crisi d’impresa. Questo il contenuto di un emendamento approvato ieri in sede di conversione al decreto legge che ha tra l’altro fissato la fine dello stato di emergenza al 31 gennaio 2021. Sull’emendamento però è bagarre, visto che il ministero della Giustizia non lo condivide e proverà a correggerlo attraverso un subemendamento. Per effetto della correzione a entrare subito in vigore sarebbe il comma 5 dell’articolo 48 del Codice della crisi d’impresa, con il quale si ammette la possibilità che il tribunale posa procedere all’omologazione dell’accordo di ristrutturazione anche in mancanza di adesione da parte dell’amministrazione finanziaria.
Una possibilità ammessa quando l’adesione del Fisco è necessaria per il raggiungimento delle percentuali di approvazione e quando, anche sulla base degli esiti della relazione di un professionista indipendente, la proposta di soddisfacimento risulta comunque più conveniente della liquidazione.
A entrare in vigore immediatamente rispetto alla data del prossimo 1° settembre, prevista per tutto il Codice, sarebbero anche gli articoli 63 e 88, per effetto dei quali l’amministrazione finanziaria ha comunque a disposizione 60 giorni di tempo per una decisione sull’adesione. Va detto poi che l’emendamento interviene a monte quando a valle, con il decreto correttivo, da pochi giorni in «Gazzetta», il perimetro della transazione va a comprendere anche il concordato.
Giovanni Negri, https://www.quotidiano.ilsole24ore.com/ 10 Novembre 2020