CRISI D’IMPRESA
Emendamento ne prevede l’immediata operatività ma Giustizia si oppone
Subito operativa la transazione fiscale disciplinata dal Codice della crisi d’impresa. Questo il contenuto di un emendamento approvato ieri in sede di conversione al decreto legge che ha tra l’altro fissato la fine dello stato di emergenza al 31 gennaio 2021. Sull’emendamento però è bagarre, visto che il ministero della Giustizia non lo condivide e proverà a correggerlo attraverso un subemendamento. Per effetto della correzione a entrare subito in vigore sarebbe il comma 5 dell’articolo 48 del Codice della crisi d’impresa, con il quale si ammette la possibilità che il tribunale posa procedere all’omologazione dell’accordo di ristrutturazione anche in mancanza di adesione da parte dell’amministrazione finanziaria.
Una possibilità ammessa quando l’adesione del Fisco è necessaria per il raggiungimento delle percentuali di approvazione e quando, anche sulla base degli esiti della relazione di un professionista indipendente, la proposta di soddisfacimento risulta comunque più conveniente della liquidazione.
A entrare in vigore immediatamente rispetto alla data del prossimo 1° settembre, prevista per tutto il Codice, sarebbero anche gli articoli 63 e 88, per effetto dei quali l’amministrazione finanziaria ha comunque a disposizione 60 giorni di tempo per una decisione sull’adesione. Va detto poi che l’emendamento interviene a monte quando a valle, con il decreto correttivo, da pochi giorni in «Gazzetta», il perimetro della transazione va a comprendere anche il concordato.
Giovanni Negri, https://www.quotidiano.ilsole24ore.com/ 10 Novembre 2020