Con la sentenza n.° 22572 del 08/09/2008, la Suprema Corte ha stabilito che qualora in luoghi pubblici o aperti al pubblico siano affissi mezzi pubblicitari il cui messaggio, diffuso nell’ambito dell’esercizio di un’attività economica, sia volto alla promozione della domanda di beni o servizi o al miglioramento dell’immagine del soggetto pubblicizzato, essi sono suscettibili di integrare il presupposto per l’applicazione del prelievo tributario a titolo di imposta sulla pubblicità. Conseguentemente, deve ritenersi passibile di imposizione l’esposizione, in dette condizioni, della targa affissa dal professionista o studio professionale. Detto presupposto non si realizza se la targa ha una superficie non superiore ai 300 centimetri quadrati.
Si ricorda che restano esenti dall’imposta (ex art. 17, del D.Lgs. n. 507/1993) le sole targhe apposte per l’individuazione delle sedi di comitati, associazioni, fondazioni ed ogni altro ente che non persegua scopo di lucro; godono parimenti dell’esenzione le targhe la cui esposizione sia obbligatoria per legge o regolamento.