Premessa
L’art. 6 del D.L. 146/2021 prevede la sostituzione della misura agevolativa del PATENT BOX, ex legge 190/2014, che contemplava la detassazione del 50% del reddito d’impresa prodotto attraverso l’utilizzo di beni intangibili, con un nuovo meccanismo opzionale, di durata quinquennale e successivamente rinnovabile ogni anno, mediante il quale i costi di ricerca e sviluppo relativi ai medesimi beni immateriali (anche i marchi) sono maggiorati del 90% ai fini delle imposte dirette (IRES e IRAP).
Soggetti beneficiari
Il nuovo PATENT BOX è aperto a tutti i soggetti titolari di reddito d’impresa, a condizione che svolgano le attività di ricerca e sviluppo finalizzate allo sviluppo di beni intangibili, anche mediante contratti di ricerca stipulati con società diverse ovvero con università, enti di ricerca o organismi equiparati.
Inoltre, i soggetti di cui all’articolo 73, comma 1, lettera d), del testo unico delle imposte sui redditi, vale a dire:
– le società e gli enti di ogni tipo, compresi i trust, con o senza personalità giuridica, non residenti nel territorio dello Stato,
possono usufruire di tale agevolazione a condizione di essere residenti in Paesi con i quali sia in vigore un accordo per evitare la doppia imposizione e con i quali lo scambio di informazioni sia effettivo.
Presupposto dell’agevolazione
La norma in commento (art. 6 del D.L. 146/2021), al comma 3, specifica quali sono i costi di ricerca e sviluppo agevolabili. In particolare, possono usufruire del beneficio fiscale le attività d’impresa che sostengono le spese di ricerca e sviluppo relative a: software protetto da copyright, brevetti industriali, marchi d’impresa, disegni e modelli, nonché i costi di ricerca determinati dallo sviluppo di processi, formule e informazioni relativi a esperienze acquisite nel campo industriale, commerciale e scientifico giuridicamente tutelabili, che siano utilizzate dall’impresa, direttamente o indirettamente, per lo svolgimento della propria attività.
I soggetti che intendono beneficiare dell’agevolazione devono predisporre idonea documentazione, descrittiva dei costi di ricerca e sviluppo sostenuti per la determinazione dell’agevolazione fiscale. Inoltre, il possesso della predetta documentazione deve essere comunicato all’Agenzia delle Entrate attraverso la dichiarazione fiscale presentata nell’anno in cui si vuole usufruire della misura in commento (comunicazione da presentare nella dichiarazione 2021 – anno 2020 – per l’esercizio dell’opzione in riferimento all’anno 2021).
Effetti fiscali e misura del beneficio
Il nuovo regime prevede che i costi relativi ai summenzionati beni intangibili siano maggiorati del 90% rispetto ai fini delle imposte dirette (IRES e IRAP). In altri termini la super deduzione vale un risparmio fiscale di circa il 26 % dei costi di ricerca e sviluppo sostenuti dalla società.
In particolare, se ad esempio la società effettuerà spese di ricerca e sviluppo per un importo pari a 1000 €, godrà di un’ulteriore variazione in diminuzione pari a 900 € (1000*90%), deducibile sia ai fini IRES che IRAP.
Valutazione di convenienza
I possibili vantaggi del nuovo PATENT BOX risultano i seguenti:
– Maggiore deduzione del 90% sui costi di ricerca e sviluppo sostenuti dalla società;
– Ampliamento della misura per i costi di ricerca e sviluppo sostenuti in relazione ai marchi d’impresa;
– Assenza di sanzioni in caso di rettifica da parte dell’Agenzia dei costi super-deducibili se si predispone idonea documentazione descrittiva dei costi di ricerca e sviluppo agevolati.
Nota negativa della norma in commento è che i soggetti che esercitano l’opzione, per l’intera durata della predetta, quindi 5 anni, essendo misure alternative, non potranno usufruire del credito d’imposta ricerca e sviluppo di cui ai commi da 198 a 206 dell’articolo 1 della legge 160/2019 in relazione ai medesimi costi oggetto di agevolazione PATENT BOX.
Studio Porcaro Commercialisti & Avvocati