La giurisprudenza ha di recente assunto una posizione che rischia di compromettere seriamente la validità di centinaia di migliaia di atti notificati dagli enti locali negli ultimi anni.
La Commissione Tributaria Provinciale di Benevento, infatti, accogliendo il ricorso di un contribuente che si era visto notificare dal comune di residenza – a mezzo di soggetto privato – due avvisi di accertamento TARSU, ha statuito l’inesistenza (sanzione ancora più grave della nullità) della notifica eseguita a mezzo delle poste private, seppur queste ultime fornite della regolare autorizzazione rilasciata dal Ministero delle Comunicazioni per la consegna delle raccomandate.
La sentenza de quo recepisce l’orientamento di legittimità della Suprema Corte di Cassazione che, con la sentenza n. 2035 del 2014 per una fattispecie speculare alla controversia in esame, aveva già statuito l’inesistenza della notifica effettuata dal servizio postale privato.
Nella motivazione della sentenza i giudici tributari campani hanno chiarito che la vigente normativa (D. Lgs. n. 261/99, confermato dal D. Lgs. n. 58/2011) impone che per la notificazione o la spedizione di un atto, nell’ambito di una procedura amministrativa o giudiziaria, debba essere utilizzato il fornitore del servizio postale universale, “Poste Italiane”.
Inoltre, nel caso citato, è stato ritenuto non valido il principio secondo cui l’atto era pervenuto materialmente nella sfera di conoscenza del destinatario, che aveva, comunque, proposto gravame.
In virtù di quanto sopra, è possibile ricorrere contro tutti gli atti notificati a mezzo posta privata, con alte possibilità di vittoria.