Il leasing finanziario è una tipologia di contratto che l’ordinamento giuridico italiano ha mutuato dall’esperienza nord americana. Sin dal suo primo impiego risalente al 1963 esso ha dimostrato di essere un valido strumento di finanziamento per le imprese. Infatti, si tratta di un’operazione mediante la quale una società finanziaria acquista per conto di un’impresa industriale o commerciale un bene a questa necessario per lo svolgimento del proprio processo produttivo ed alla stessa lo cede in godimento per un periodo, in genere, corrispondente all’intera utilità economica del bene medesimo. Il leasing, rispetto alle forme di finanziamento “tradizionali”, al noleggio e all’acquisto della proprietà del bene, presenta una serie di vantaggi che ne hanno decretato il successo.
Tuttavia, anche i contratti di leasing, per quanto siano standardizzati e semplici nella loro formulazione, possono nascondere delle insidie. Lo Staff dello Studio Porcaro ha esaminato alcuni contratti di leasing stipulati in tutta Italia da farmacisti, aventi ad oggetto soprattutto arredi e opere complementari necessari per i propri esercizi commerciali.
Dall’analisi di un campione della contrattualistica sono emerse alcune anomalie nella determinazione del costo complessivo dell’operazione e, in particolare, dei tassi di interesse, nella pattuizione e applicazione del meccanismo di indicizzazione del canone a tasso variabile e nella costruzione del piano di ammortamento.
La verifica della legittimità del costo percentuale delle operazioni di leasing esaminate è stata effettuata tenendo conto di quanto statuito dagli artt. 644 III comma c.p. e 1815 II comma c.c. In base a tali norme, infatti, vanno ritenuti usurari e, quindi, non dovuti, gli interessi che superano il limite stabilito dalla legge al momento in cui sono promessi o, comunque, convenuti, a qualsiasi titolo. Come ribadito dalla recente giurisprudenza di legittimità (Corte di Cassazione n.350 del 2013), il limite del “tasso soglia” determinato trimestralmente mediante decreti ministeriali è rilevante per parametrare non solo gli interessi corrispettivi, ma anche quelli di mora. Il controllo dell’eventuale usurarietà dei tassi, peraltro, non va operato solo con riferimento al momento della stipula del contratto bensì anche nel corso del rapporto.
L’usurarietà originaria o sopravvenuta dei tassi rileva in modo particolare nei casi in cui l’utilizzatore non sia in grado di adempiere con puntualità al pagamento dei canoni e, ancor di più, quando la società di leasing creditrice abbia intrapreso una procedura esecutiva. Infatti, l’usura permette di invocare l’applicazione dell’art. 20 della legge n.44 del 1999 come modificato dalla legge n.3 del 2012 che prevede una speciale moratoria per tutelare il patrimonio aziendale dell’imprenditore e del libero professionista consistentemente danneggiati da atti di intimidazione di matrice estorsiva o da approfittamenti usurari, dalle aggressioni dei creditori (anche di quelli totalmente estranei ai reati) per il tempo presumibilmente necessario a ricevere il contributo statale riconosciuto dalla stessa legge.
Nei contratti di leasing esaminati si è rilevato, inoltre, che le clausole che definiscono il meccanismo di indicizzazione del canone a tasso variabile non sono formulate in maniera tale da consentire all’utilizzatore di comprendere agevolmente le modalità di applicazione.
Infine, anche la costruzione del piano di ammortamento presenta della anomalie e non è pienamente conforme a quanto previsto dal contratto.
Nel complesso, dunque, l’oggetto dei contratti di leasing analizzati risulta indeterminato e indeterminabile ed è possibile chiedere che sia dichiarata la nullità delle clausole e la restituzione dell’indebito o, in subordine, la riduzione ad equità del tasso di mora nonchè la correzione degli errori di calcolo eventualmente commessi nel determinare l’ammontare dei canoni.