Con la sentenza n. 7776 del 3 Aprile 2014 la III sezione della Corte di Cassazione, nel confermare quanto già statuito dalla I sezione con la sentenza n. 1584 del 3 Febbraio 2012, è intervenuta in merito ad una situazione finanziaria complessa costituita da un contratto di mutuo espressamente destinato dalle parti all’acquisto, per conto del cliente, di strumenti finanziari predeterminati ed emessi dalla banca stessa, che sono costituiti in pegno a garanzia della restituzione del finanziamento.
In particolare, la vicenda controversa riguarda un prodotto specifico proposto da un istituto di credito che prevedeva la formale concessione di un finanziamento al cliente. Parte della provvista era espressamente destinata al contestuale acquisto da parte della banca per conto del cliente, di titoli obbligazionari c.d. zero coupon emessi dalla banca stessa e non quotati. La restante provvista derivante dal finanziamento, era destinata all’acquisto, sempre da parte della banca e per conto del cliente, di quote di un fondo d’investimento a carattere azionario, istituita da una società controllata dalla banca e, dalla stessa, collocate sul mercato. L’operazione era completata dalla previsione che i titoli acquistati fossero costituiti in pegno in favore della banca a garanzia della restituzione del finanziamento, e dall’assunzione dell’obbligo da parte del risparmiatore di restituire il capitale in rate trimestrali per il periodo di 15 anni ed al saggio di poco meno dell’8%.
La Corte di Cassazione è stata chiamata a verificare se alla fattispecie in esame fossero applicabili gli obblighi di informazione dettati dal D.Lgs n. 58 del 1998 (TUF) e, nello specifico, l’obbligo previsto dall’art. 30, comma 7, di indicare, a pena di nullità, la facoltà di recesso disciplinata dal precedente comma 6, nei moduli o formulari per le offerte di strumenti finanziari e servizi e attività di investimento effettuate fuori sede.
Per dare risposta a tale quesito la Corte, in primo luogo, ha statuito che la complessa operazione realizzata nel caso di specie, ha carattere unitario perché unitaria ne è la causa, sia intesa in senso astratto come “funzione economico-sociale del contratto”, sia intesa in senso concreto, quale scopo avuto di mira dai contraenti.
Pertanto, avendo il contratto oggetto di controversia, natura e funzione unitaria e costituendo un “servizio di investimento”, la III sezione della Corte di Cassazione ha fatto propria l’interpretazione estensiva dell’art.30 comma 7 del D.Lgs. n. 58 del 1998 adottata dalle Sezioni Unite con sentenza n. 13905 del 03 giugno 2013 e ha concluso che l’informazione relativa al diritto di recesso deve essere inserita, a pena di nullità, nei moduli o formulari riguardanti il complesso dell’operazione, e non un frammento di essa.
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