Il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, di concerto con il Ministero dell’Economia e delle Finanze, ha approvato la delibera assunta dall’Assemblea dei Delegati lo scorso 5 febbraio, che introduce la lettera h) all’art. 26, comma 11 del Regolamento Unitario della Cassa, con cui viene riconosciuta anche per il decennio 2023 – 2032 la retrocessione di quota parte della contribuzione integrativa sui montanti previdenziali degli iscritti e, al contempo, l’innalzamento dall’1% all’1,5% della percentuale di contribuzione integrativa da accreditare sui montanti.
Tale misura rafforza ancor di più l’equità intergenerazionale in quanto viene riconosciuta in misura piena a coloro la cui quota di pensione è calcolata con il metodo di calcolo contributivo mentre viene proporzionalmente ridotta all’aumentare dell’anzianità contributiva maturata con il metodo reddituale (in vigore fino al 2003). A tal proposito è giusto ricordare che quota parte del contributo integrativo calcolato sul volume di affari è destinato ad accrescere il montante previdenziale, sommandosi al contributo soggettivo che viene calcolato sul reddito professionale. Con la delibera di cui sopra, questo meccanismo, prima circoscritto al periodo 2013 – 2022 per una percentuale del 1% del volume di affari ora è esteso sino al 2032, con una percentuale del 1,5%. |