Le aziende edili che a partire da oggi chiederanno il permesso di costruire stabili di tipo abitativo o commerciale dovranno stipulare con i clienti contratti preliminari coerenti con le nuove disposizioni del d.lgs. 122/05. In sede di stipula di tali contratti scatta l’obbligo, a pena di nullità, di consegna di una fideiussione bancaria o assicurativa che ha la funzione di garantire, in caso si verifichi una situazione di crisi (cfr. art. 3 d.lgs. 122/05) dell’impresa costruttrice, la restituzione di quanto l’acquirente ha versato o dovrà versare al costruttore. L’art. 4 del d.lgs. prevede che il costruttore è obbligato altresì a contrarre e a consegnare all’acquirente all’atto del trasferimento della proprietà una polizza assicurativa indennitaria decennale a copertura dei danni materiali e diretti dell’immobile, compresi i danni ai terzi.
Queste in sintesi le novità del decreto legislativo n. 122/05 in vigore da oggi 21 luglio.