La Finanziaria di questa estate (Art. 83, comma 28 bis, D.L. 112/08, conv. nella L. 6 agosto 2008, n. 133) ha reso, con decorrenza dal 1° settembre 2008, completamente detraibile l’IVA relativa a prestazioni alberghiere e di somministrazione di alimenti e bevande, modificando l’art. 19-bis 1, del D.P.R. 633/72, abrogando la parte del comma 1, lettera e), che rendeva indetraibile l’IVA relativa alle prestazioni in oggetto, quando riguardano imprese e professionisti.
Affinché l’imposta pagata sulle prestazioni in esame possa essere detratta, sarà necessario richiedere espressamente l’emissione della fattura. La richiesta dovrà essere formulata non oltre il momento di effettuazione delle operazioni, atteso che dette prestazioni sono menzionate tra quelle per le quali l’emissione della fattura è obbligatoria solo se richiesta dal cliente.
A tal fine, si dovranno impartire precise istruzioni al personale dipendente ed ai vari collaboratori affinché procedano a richiedere l’emissione della fattura in luogo della semplice ricevuta. Qualora la prestazione sia goduta da un soggetto diverso dal committente (impresa/professionista), sarà necessario che la fattura riporti una doppia intestazione, sia quella del soggetto che fruisce della prestazione (dipendente, collaboratore, amministratore) sia quella dell’impresa e/o del professionista.
Al fine di ridurre l’appesantimento amministrativo, dovuto alla maggiore mole di documenti da annotare, si rammenta la possibilità di annotazione “semplificata” delle fatture qualora l’importo delle stesse non sia superiore a 154,94 euro. L’articolo 6 del D.P.R. n. 695 del 1996 consente, infatti, in tale ipotesi, di registrare in luogo delle singole fatture un documento riepilogativo nel quale sono indicati i numeri attribuiti alle singole fatture dal destinatario, l’ammontare complessivo dell’imponibile e dell’IVA distinti per aliquota.
Principio di inerenza
L’imposta relativa alle prestazioni alberghiere e di ristorazione è detraibile nella misura in cui i servizi risultino inerenti ad operazioni che consentono l’esercizio del diritto alla detrazione. Per provare l’inerenza della spesa con l’esercizio dell’attività, sarà opportuno allegare alla fattura tutta la documentazione utile a dimostrare che la stessa sia stata sostenuta nello svolgimento dell’attività esercitata dall’impresa o dal professionista.
Si ritiene che possa essere detraibile anche l’imposta relativa alle spese accessorie ai servizi in argomento.
Spese di rappresentanza
Come chiarito dall’Agenzia delle Entrate nella circolare 53/E del 5 settembre scorso, continua a rimanere indetraibile l’IVA relativa a prestazioni alberghiere e somministrazione di pasti e bevande, classificabili come “Spese di rappresentanza”.
Decorrenza
La detrazione dell’IVA può essere operata per le prestazioni alberghiere e di ristorazione effettuate a decorrere dal 1° settembre 2008. A tal fine è opportuno ricordare che le prestazioni in oggetto si considerano effettuate al momento del pagamento o, se antecedente, al momento di emissione della fattura.