La Finanziaria di questa estate (Art. 83, co. 28 bis, D.L. 112/08, conv. nella L. 6 agosto 2008, n. 133), modificando il comma 5 dell’art. 109 del TUIR, ha ridotto, ai fini delle imposte sui redditi, al 75% la deducibilità delle spese (per prestazioni alberghiere e di somministrazione di alimenti e bevande) sostenute dalle imprese, con decorrenza dall’esercizio successivo a quello in corso al 31/12/2008, ossia, nella generalità dei casi dal 1° gennaio 2009. Le spese dovranno essere inerenti l’esercizio dell’attività, per cui sarà opportuno allegare tutta la documentazione utile a dimostrare che la stessa sia stata sostenuta nello svolgimento dell’attività esercitata dall’impresa.
Trasferte dipendenti
Dalla suddetta limitazione del 75% restano escluse, per espressa previsione normativa, le spese di vitto e alloggio sostenute dal datore di lavoro per le trasferte effettuate dai dipendenti e dai titolari dei rapporti di collaborazione coordinata e continuativa, disciplinate dall’articolo 95, comma 3, del TUIR. Pertanto continuano a trovare applicazione le regole di deducibilità nei limiti dei seguenti ammontari giornalieri:
– € 180,76 per le spese di vitto e alloggio sostenute al di fuori del territorio comunale;
– € 258,23 per le trasferte all’estero.
Spese di rappresentanza
Considerato che la “nuova” disposizione che limita al 75 per cento la deducibilità dei costi per prestazioni alberghiere e somministrazione di alimenti e bevande assume carattere di regola generale, la stessa deve trovare applicazione anche quando detti costi, essendo sostenuti in contesti e circostanze particolari, si configurino alla stregua di spese di rappresentanza. Pertanto la limitazione della deduzione opera anche in relazione alle suddette spese, ovviamente sempreché le stesse possano essere ammesse in deduzione, alla luce dell’emanando decreto che dovrà stabilirne i criteri di deducibilità (vedi art. 108, comma 2, del TUIR).
Acconti per anno d’imposta 2009
Occorrerà tenere conto dei nuovi limiti di deducibilità già nella determinazione degli acconti dovuti per il 2009. Pertanto l’imposta del periodo precedente, in base al quale è calcolato l’acconto per imprese, dovrà essere determinata tenendo conto del minor costo deducibile previsto per le spese in esame.