La Finanziaria di questa estate (Art. 83, co. 28 bis, D.L. 112/08, conv. nella L. 6 agosto 2008, n. 133), modificando il comma 5 dell’art. 54 del TUIR, ha ridotto, ai fini delle imposte sui redditi, al 75% la deducibilità delle spese (per prestazioni alberghiere e di somministrazione di alimenti e bevande) sostenute da lavoratori autonomi, con decorrenza dall’esercizio successivo a quello in corso al 31/12/2008, ossia, nella generalità dei casi dal 1° gennaio 2009. Tuttavia, tale importo non potrà in ogni caso superare il 2% del compenso dichiarato dal professionista nel periodo d’imposta.
Tali spese dovranno essere inerenti l’esercizio dell’attività, per cui sarà opportuno allegare tutta la documentazione utile a dimostrare che la stessa sia stata sostenuta nello svolgimento dell’attività esercitata dal lavoratore autonomo.
Spese di rappresentanza
Quando le spese per prestazioni alberghiere e somministrazione di alimenti e bevande si configurano come “spese di rappresentanza”, devono sottoporsi al limite del 75% dei costi sostenuti durante il periodo d’imposta, e sono deducibili, come previsto dal comma 5, dell’art. 54, del TUIR, nell’immutato limite dell’1% dei compensi percepiti nel periodo d’imposta.
Si ritiene quindi che la limitazione al 75 per cento della deducibilità dei costi per prestazioni alberghiere e somministrazione di alimenti e bevande debba trovare generale applicazione, a prescindere dalla finalità per cui la spesa relativa venga sostenuta.
Vitto e alloggio per partecipazione a convegni
Quando le spese per prestazioni alberghiere e somministrazione di alimenti e bevande, sono sostenute in seguito alla partecipazione a convegni, congressi e simili, dovranno sempre essere sottopose al limite del 75% dei costi sostenuti durante il periodo d’imposta, e sono deducibili, come previsto dalla norma, nella misura del 50% del loro ammontare (in sostanza, occorre calcolare il 50% del 75% del costo relativo).
Spese sostenute dal committente
Nulla è cambiato per quelle spese alberghiere sostenute dal committente per conto del professionista, e da questi riaddebitate in fattura, le quali restano interamente deducibili
Trasferte dipendenti
Dalla limitazione del 75% restano escluse le spese di vitto e alloggio sostenute per le trasferte effettuate dai dipendenti e dai collaboratori coordinati e continuativi, le quali restano deducibili secondo i criteri speciali dettati dall’art. 95, comma 3, del TUIR:
– € 180,76 per le spese di vitto e alloggio sostenute al di fuori del territorio comunale;
– € 258,23 per le trasferte all’estero.
Acconti per anno d’imposta 2009
Occorrerà tenere conto dei nuovi limiti di deducibilità già nella determinazione degli acconti dovuti per il 2009. Pertanto l’imposta del periodo precedente, in base al quale è calcolato l’acconto per lavoratori autonomi, dovrà essere determinata tenendo conto del minor costo deducibile previsto per le spese in esame.