E’ stato istituito, per gli anni 2011 e 2012, un credito di imposta a favore delle imprese che finanziano progetti di ricerca, in università, enti pubblici di ricerca o IRCCS (articolo 1 del dl n. 70/2011). Il credito di imposta compete in tre quote annuali a decorrere da ciascuno degli anni 2011 e 2012 per l’importo percentuale che eccede la media dei medesimi investimenti in ricerca effettuati nel triennio 2008-2010. Il credito d’imposta è riconosciuto nella misura del 90 per cento dell’importo che eccede la media degli investimenti effettuati nel triennio 2008-2010. Il beneficio spetta per gli investimenti realizzati a decorrere dal periodo di imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2010 e fino alla chiusura del periodo di imposta in corso al 31 dicembre 2012.
Le imprese possono utilizzare immediatamente mediante il modello F24 il credito di imposta, pari al 90% degli investimenti “incrementali” realizzati a decorrere dal 1° gennaio 2011, anche se entro il limite di un terzo dell’ammontare del beneficio spettante.
Inoltre, nella media del triennio di riferimento (2008-2010), ai fini del calcolo dell’eccedenza, rientrano solo gli investimenti appartenenti alla medesima tipologia di quelli agevolabili.
Il beneficio si riferisce alle tipologie di ricerca rientranti almeno in una delle nozioni di “ricerca fondamentale”, “ricerca industriale” e “sviluppo sperimentale”, come definite nella disciplina comunitaria in materia di aiuti di Stato a favore di ricerca, sviluppo e innovazione, di cui alla comunicazione della Commissione n. 2006/C 323/01.
Tale credito, fruibile esclusivamente in compensazione mediante il modello F24, deve essere ripartito in tre quote annuali di pari importo, ed è utilizzabile fin dal giorno successivo alla realizzazione dell’investimento incrementale.