A seguito di alcune diverse interpretazioni giurisprudenziali relative allo “stato di crisi” previsto dall’articolo 160 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, e successive modificazioni, (Condizioni per l’ammissione alla procedura di concordato preventivo), il Governo è intervenuto con il decreto milleproroghe, stabilendo all’art. 36 D.L. 273/05 che «Ai fini di cui al primo comma per stato di crisi si intende anche lo stato di insolvenza».