Le cessioni di credito operate nell’ambito di un contratto di factoring con la clausola pro-solvendo non comportano una cessione definitiva dei crediti da parte del fornitore cedente, in quanto non è configurabile un effetto traslativo pieno e definitivo dei crediti ceduti, bensì una cessione meramente strumentale ad attribuire al factor una legittimazione piena ad effettuare l’incasso dei crediti dai terzi debitori ceduti.
Le società di factoring, quindi, assumono la veste di mere mandatarie per i crediti ceduti pro – solvendo.
Il factor, pertanto, non può compensare il proprio credito nei confronti della società cedente con le somme incassate successivamente alla pubblicazione del ricorso di concordato preventivo nel Registro delle Imprese.
Può, pertanto, essere accolta l’istanza di sospensione dei contratti di factoring proposta da una società in concordato preventivo.
Autorizzazione Tribunale di Bergamo