La Finanziaria 2007 prevede una agevolazione fiscale (fino a 5 milioni di euro di imponibile) sui plusvalori derivanti da Fusioni, Scissioni e Conferimenti.
La Finanziaria 2007 ha introdotto un’agevolazione fiscale consistente nel riconoscimento fiscale gratuito, per un ammontare complessivo non eccedente l’importo di 5 milioni di euro del:
– disavanzo da concambio che emerge da operazioni di fusione e di scissione e attribuito ad avviamento o quale rivalutazione dei beni strumentali materiali e immateriali, anche se non esposti in bilancio in quanto già ammortizzati oppure perché mai iscritti, ma non appartenenti alla società incorporante o beneficiaria della scissione;
– maggior valore dei beni strumentali, materiali e immateriali e/o dell’avviamento iscritto dalla società conferitaria a seguito del conferimento ricevuto, nell’ipotesi di conferimento di azienda effettuato ai sensi dell’art. 176 del Tuir (l’agevolazione non produce alcun effetto sulla posizione fiscale del soggetto conferente).
L’applicazione di tale disciplina speciale comporta la deducibilità fiscale dei maggiori ammortamenti ed il riconoscimento dei maggiori valori in sede di quantificazione di eventuali plusvalenze o minusvalenze da realizzo.
Per usufruire del descritto regime agevolativo, le società partecipanti all’operazione di aggregazione devono presentare alla competente Direzione Regionale dell’Agenzia delle entrate una preventiva istanza di interpello (art. 11, L. 212/2000) al fine di dimostrare la sussistenza dei seguenti requisiti:
- requisito soggettivo: il soggetto risultante dall’operazione straordinaria deve assumere la forma giuridica di società di capitali, soc. coop. e di mutua assicurazione;
- requisito oggettivo: il processo di aggregazione aziendale deve necessariamente realizzarsi mediante le operazioni straordinarie di fusione, di scissione e di conferimento di azienda;
- requisito temporale: le descritte operazioni straordinarie devono essere effettuate nel corso degli anni 2007 e 2008;
- requisito dell’operatività: le imprese che partecipano all’operazione straordinaria devono essere operative da almeno due anni;
- requisito dell’indipendenza: le società partecipanti all’operazione straordinaria non devono appartenere al medesimo gruppo societario né essere legate tra loro da partecipazioni né controllate, anche indirettamente, dallo stesso soggetto;
- requisito “dell’anzianità delle condizioni”: l’agevolazione fiscale in esame può trovare applicazione a condizione che le imprese che partecipano all’operazione di aggregazione aziendale “si trovino o si siano trovate ininterrottamente, nei due anni precedenti l’operazione, nelle condizioni che consentono il riconoscimento fiscale di cui ai commi 242 e 243”.